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Diagnosi energetica obbligatoria: cosa cambia con la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED)

In Italia la diagnosi energetica obbligatoria dipende oggi dalla classificazione dell’azienda: grande impresa oppure impresa a forte consumo di energia. La direttiva europea sull’efficienza energetica 2023/1791 (EED) sposta il criterio: conta quanta energia consuma l’impresa, non quanto è grande.

Il cambiamento può portare l’obbligo in aziende che finora ne erano escluse e, secondo l’interpretazione della Commissione, escluderne altre. Il recepimento italiano, però, non è completo: il 1° ottobre 2026 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato. Fino all’entrata in vigore del decreto di recepimento, per le imprese italiane resta in vigore il D.Lgs. 102/2014.

In questo articolo ricostruiamo cosa prevede la direttiva, come si verifica se un’azienda supera le soglie e cosa conviene fare prima che il decreto arrivi. Aggiornato a ottobre 2026.

Diagnosi energetica obbligatoria in Italia: chi è soggetto all’obbligo oggi

L’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 impone la diagnosi energetica alle grandi imprese e alle imprese a forte consumo di energia, le cosiddette energivore, comprese quelle che sono PMI. La diagnosi si ripete ogni 4 anni e va trasmessa a ENEA attraverso il portale Audit102.

Sono esenti le imprese che hanno adottato un sistema di gestione certificato ISO 50001, EMAS o ISO 14001, a condizione che il sistema includa un audit energetico conforme ai requisiti del decreto. Dal ciclo del dicembre 2020 sono esentate anche le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep.

Il ciclo in corso è il quarto: la prossima scadenza per eseguire la diagnosi è il 5 dicembre 2027. Per il quadro completo del regime attuale rimandiamo all’articolo sugli obblighi energetici delle aziende industriali e a quello sulla diagnosi energetica industriale.

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Direttiva efficienza energetica (EED): dalla dimensione d’impresa al consumo di energia

L’articolo 11 della direttiva EED sostituisce il criterio dimensionale con due soglie di consumo. Si considera il consumo medio annuo di energia finale dei tre anni precedenti, sommando tutti i vettori energetici.

Consumo medio annuo di energia finale (ultimi 3 anni)Obbligo previsto dalla direttivaTermine indicato dalla direttiva
Oltre 85 TJ (circa 23,6 GWh)Sistema di gestione dell’energia certificato da un organismo indipendente11 ottobre 2027
Oltre 10 TJ (circa 2,8 GWh), senza sistema di gestione dell’energiaAudit energetico, da ripetere almeno ogni 4 anniPrimo audit entro l’11 ottobre 2026
Fino a 10 TJNessun obbligo; gli Stati membri promuovono gli audit per le PMI—

Il termine per il primo audit energetico, l’11 ottobre 2026, è da poco trascorso. Le direttive, però, si rivolgono agli Stati membri: gli obblighi per le imprese nascono dalla norma nazionale di recepimento, che in Italia non è ancora completa.

Il passaggio ha due effetti. Porta nel perimetro aziende che oggi non sono né grandi imprese né energivore, ma superano i 10 TJ (circa 239 tep) di consumo. E, secondo la Commissione, un’impresa che resta sotto i 10 TJ non deve fare l’audit, anche se vi era tenuta in base alla vecchia direttiva.

I requisiti europei sono minimi: uno Stato può mantenere misure più rigorose, e spetterà al decreto italiano chiarire come gestire il passaggio. La direttiva, inoltre, non esclude alcun settore di attività.

Come si verifica se un’azienda supera le soglie

Il parametro è il consumo di energia finale: tutta l’energia fornita all’impresa — elettricità, gas naturale, altri combustibili, calore — espressa nella stessa unità. Si calcola la media dei tre anni precedenti. Un TJ equivale a circa 278 MWh: la soglia di 10 TJ corrisponde quindi a circa 2.780 MWh annui, quella di 85 TJ a circa 23.600 MWh.

La Raccomandazione (UE) 2024/2002 della Commissione, che non è vincolante ma orienta i decreti nazionali, indica come base le fatture energetiche. Va incluso anche l’autoconsumo di energia rinnovabile prodotta in sito, ad esempio da fotovoltaico, escludendo la quota immessa in rete. Se l’impresa dispone di una stima più precisa — per esempio da una diagnosi o da un sistema di gestione dell’energia — deve usare quella. Contano tutti gli usi, compresi i trasporti.

Un esempio indicativo: un’azienda che in un anno consuma 1,9 GWh di energia elettrica, 1,1 GWh di gas naturale e 0,2 GWh di carburanti per la flotta arriva a 3,2 GWh. Se la media dei tre anni resta sopra i 2,78 GWh, supera la soglia dei 10 TJ.

Per i gruppi, la Commissione indica di sommare i consumi delle imprese collegate nell’UE, cioè controllate per oltre il 50%, con lo stesso criterio usato per stabilire se un’impresa è una PMI. In un gruppo con più stabilimenti la verifica parte dal consolidamento dei dati sito per sito, con i problemi di comparabilità che abbiamo descritto parlando di gestione energetica multi-sito.

Sono le imprese stesse a dover segnalare all’autorità nazionale il superamento delle soglie (articolo 11, paragrafo 3). Conviene arrivare a quel momento con dati già verificati.

Sopra gli 85 TJ: dalla diagnosi al sistema di gestione dell’energia

Per le imprese oltre gli 85 TJ la direttiva non si accontenta dell’audit: richiede un sistema di gestione dell’energia certificato da un organismo indipendente, secondo le norme europee o internazionali pertinenti. Per la Commissione la norma più pertinente è la ISO 50001, la più diffusa.

Il termine indicato è l’11 ottobre 2027. La differenza con la diagnosi è di natura: la ISO 50001 è un ciclo continuo di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento, con una revisione energetica da aggiornare di norma ogni anno; la diagnosi è un’analisi puntuale, da ripetere ogni quattro anni. Per le imprese che possono oscillare tra le due soglie, la Commissione consiglia un vero audit, perché una semplice revisione energetica non soddisfa i requisiti dell’audit.

Anche un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001, EMAS) esenta dagli obblighi, purché includa un audit energetico conforme ai criteri minimi dell’allegato VI. Chi ha già un sistema di gestione dell’energia parte avvantaggiato: ne parliamo nell’articolo sulla ISO 50001.

Cosa cambia nel contenuto della diagnosi: dati tracciabili e piano d’azione pubblico

La direttiva alza il livello dell’audit (allegato VI). L’analisi si basa su dati di esercizio misurati e tracciabili, che devono poter essere conservati per l’analisi storica delle prestazioni. Deve individuare misure di efficienza per ridurre il consumo e valutare il potenziale di uso o produzione di energia rinnovabile conveniente: due requisiti introdotti o resi espliciti dall’allegato VI.

Il cambiamento più visibile riguarda l’esito. L’audit deve tradursi in un piano d’azione presentato alla direzione dell’impresa, con tutte le raccomandazioni tecnicamente o economicamente fattibili. Il piano d’azione e la percentuale di attuazione delle raccomandazioni vanno resi pubblici nella relazione annuale dell’impresa. Per le aziende tenute alla rendicontazione di sostenibilità, la Commissione invita gli Stati a consentire di integrare queste informazioni nel piano di transizione climatica: il legame con i dati energetici nel reporting ESG diventa operativo.

Il risparmio, poi, non si misura direttamente: va confrontato con una baseline energetica. La Raccomandazione cita espressamente il protocollo IPMVP e le norme ISO 50006, ISO 50015 ed EN 16212 per calcolare i risparmi. È la stessa impostazione che descriviamo nell’articolo sul metodo di una diagnosi energetica industriale: dati validati, baseline riutilizzabile, interventi in ordine di priorità.

Per le imprese con più siti simili, la Commissione suggerisce che gli Stati possano consentire un metodo di campionamento, da documentare e giustificare. Come ordine di grandezza cita almeno la radice quadrata del numero di siti con caratteristiche simili.

A che punto è il recepimento in Italia

La direttiva è in vigore dal 10 ottobre 2023 e il termine di recepimento era l’11 ottobre 2025. Dopo le lettere di messa in mora del novembre 2025, il 1° ottobre 2026 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura INFR(2025)0334) per il recepimento incompleto. Lo Stato ha due mesi per rispondere; in mancanza, la Commissione può rivolgersi alla Corte di giustizia e chiedere sanzioni finanziarie. Non è una condanna già pronunciata.

Il Governo ha ricevuto la delega con la legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024). Circola una bozza di decreto legislativo datata ottobre 2025. All’articolo 10, dedicato a diagnosi e sistemi di gestione dell’energia, la bozza riprende le soglie della direttiva e prevede in particolare:

  • audit energetico entro l’11 ottobre di ogni anno dal 2026 per le imprese tra 10 e 85 TJ senza sistema di gestione; sistema di gestione certificato dal 2027 sopra gli 85 TJ;
  • validità della diagnosi di quattro anni; per chi all’11 ottobre 2026 ne ha una in corso di validità, l’obbligo decorre dalla sua scadenza;
  • diagnosi eseguite e firmate digitalmente da soggetti certificati UNI CEI 11339 (EGE) o UNI CEI 11352 (ESCo);
  • per le imprese multi-sito, possibilità di auditare un campione rappresentativo di siti, con criteri definiti da linee guida del MASE su proposta di ENEA;
  • piano d’azione e tasso di attuazione pubblicati nel bilancio di sostenibilità o in altra relazione annuale, nel rispetto dei segreti commerciali;
  • una banca dati ENEA delle imprese obbligate e controlli annuali su almeno il 3% delle diagnosi.

Attenzione: è una bozza, non il testo definitivo. Date, soglie e dettagli possono cambiare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Finché il decreto non entra in vigore, per le imprese italiane continuano a valere il D.Lgs. 102/2014 e la scadenza del 5 dicembre 2027. Questo articolo sarà aggiornato quando il testo definitivo sarà approvato.

Cosa conviene fare adesso

In attesa del testo definitivo, tre passi non dipendono dal decreto.

Subito. Ricostruire il consumo di energia finale dell’ultimo triennio — tutti i vettori, tutti i siti, trasporti compresi — e confrontarlo con i 10 e 85 TJ. Verificare data e validità dell’ultima diagnosi: nella bozza, chi ne ha una in corso di validità inizia a essere soggetto al nuovo obbligo dalla sua scadenza.

Nel medio periodo. Controllare la qualità dei dati: contatori, sotto-contatori, allineamento con i dati di produzione. È il lavoro che rende la diagnosi tracciabile, come richiede l’allegato VI. Chi si avvicina agli 85 TJ può valutare se un sistema di gestione ISO 50001 sia più coerente di una diagnosi da ripetere ogni quattro anni.

Nel lungo periodo. Impostare baseline energetica e indicatori in modo che il piano d’azione e il tasso di attuazione siano dimostrabili anno dopo anno, anche quando saranno resi pubblici. È la stessa logica di misura e verifica a cui rimanda la Raccomandazione della Commissione.

Che l’obbligo scatti per dimensione o per consumo, la sostanza non cambia: una diagnosi vale quanto i dati su cui si basa e le decisioni che rende possibili.

Fonti: Direttiva (UE) 2023/1791, articolo 11 e allegato VI; Raccomandazione (UE) 2024/2002 della Commissione; D.Lgs. 102/2014, articolo 8; schema di decreto legislativo di recepimento (bozza di ottobre 2025); Commissione europea, pacchetto infrazioni in materia di energia del 1° ottobre 2026.

Domande frequenti sulla diagnosi energetica obbligatoria e sulla direttiva EED

La diagnosi energetica è obbligatoria per tutte le aziende?

No. Oggi in Italia l’obbligo, previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, riguarda le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Secondo la direttiva EED il criterio diventa il consumo di energia: oltre 10 TJ medi annui negli ultimi tre anni, per le imprese che non adottano un sistema di gestione dell’energia.

Cosa prevede la direttiva EED sulla diagnosi energetica?

L’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 prevede un audit energetico, da ripetere almeno ogni 4 anni, per le imprese con consumo medio annuo superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti che non adottano un sistema di gestione dell’energia. Sopra gli 85 TJ è richiesto un sistema di gestione dell’energia certificato. L’audit deve tradursi in un piano d’azione, reso pubblico insieme alla percentuale di attuazione delle raccomandazioni.

A quanti kWh o tep corrispondono 10 TJ e 85 TJ?

10 TJ equivalgono a circa 2.780 MWh, cioè 2,8 GWh o circa 239 tep. 85 TJ equivalgono a circa 23.600 MWh, cioè 23,6 GWh o circa 2.030 tep. Per la conversione in tep si usa il valore convenzionale di 41,868 GJ per tep.

La direttiva EED è già in vigore in Italia?

La direttiva è in vigore a livello europeo dal 10 ottobre 2023, ma l’Italia non ne ha completato il recepimento: il 1° ottobre 2026 la Commissione europea ha inviato un parere motivato. Gli obblighi per le imprese nascono dal decreto di recepimento; fino alla sua entrata in vigore continua ad applicarsi il D.Lgs. 102/2014.

Una PMI deve fare la diagnosi energetica?

Oggi solo se rientra tra le imprese a forte consumo di energia (energivore). Secondo la direttiva EED conta invece il consumo: una PMI che supera i 10 TJ medi annui rientrerebbe nell’obbligo, mentre sotto soglia non c’è obbligo e gli Stati membri devono promuovere audit volontari per le PMI.

Come si calcola il consumo di energia per verificare la soglia?

Si calcola la media dei tre anni precedenti del consumo di energia finale, sommando tutti i vettori energetici e tutti gli usi, compresi i trasporti. Secondo la Raccomandazione (UE) 2024/2002 si parte dalle fatture energetiche e dall’autoconsumo di energia rinnovabile, escludendo la quota immessa in rete; per i gruppi si sommano i consumi delle imprese collegate nell’UE.

Chi ha la ISO 50001 deve comunque fare la diagnosi energetica?

Secondo la direttiva, l’audit energetico riguarda le imprese sopra i 10 TJ che non adottano un sistema di gestione dell’energia; sopra gli 85 TJ il sistema di gestione certificato è obbligatorio. Anche un sistema di gestione ambientale certificato (ISO 14001, EMAS) esenta, purché includa un audit energetico conforme ai criteri minimi dell’allegato VI. Nel regime italiano attuale vale una logica analoga per i sistemi che includono un audit conforme.

Se ho già una diagnosi energetica valida, cosa cambia?

Nella bozza di decreto di ottobre 2025, chi all’11 ottobre 2026 dispone di una diagnosi in corso di validità inizia a essere soggetto al nuovo obbligo dalla scadenza della stessa; la validità è di quattro anni. È una previsione della bozza, da verificare nel testo definitivo. Per le imprese oggi obbligate resta la scadenza del 5 dicembre 2027.